L’aggiornamento obbligatorio per i professionisti iscritti agli albi professionale è stato introdotto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 che all’articolo 7 recita:
“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.”
In data 15.07.2013 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri.
Il Regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014.
Successivamente il Consiglio Nazionale ha emanato diverse linee di indirizzo, applicative del Regolamento, che sono culminate con l’approvazione delle Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP).
Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto (al netto di eventuali esoneri concessi).
Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Il numero massimo di CFP cumulabili è 120 (al netto delle detrazioni di fine anno).
L’obbligo si intende rispettato per l’anno solare se il totale dei CFP al 1° gennaio è superiore a 30 CFP; qualora il totale sia inferiore, l’iscritto è in regola dalla data di conseguimento del 30° CFP (se il totale al 01.01 è di 20 CFP, l’iscritto deve conseguire 10 CFP durante l’anno solare per essere in regola dal giorno di conseguimento del 10.mo CFP).
SOGGETTI TITOLATI AD EROGARE CFP PER INGEGNERI
I soggetti titolati dal Regolamento ad erogare CFP per ingegneri sono esclusivamente:
- il Consiglio Nazionale Ingegneri
- gli Ordini degli Ingegneri territoriali
- i provider autorizzati dal CNI
SANZIONI PER GLI ISCRITTI
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.