Evento formativo proposto da PARTNER

La collaborazione nell’organizzazione di eventi formativi è disciplinata dall’art. 4, comma 3 del Regolamento e dal punto 4.2 del Testo Unico – Linee di indirizzo 2025.

Punto fondamentale è la responsabilità scientifica delle attività formative che deve essere di competenza esclusiva dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste.

Il partner può fornire supporto organizzativo, scientifico e/o segretariale nell’organizzazione dell’evento.

Il punto 16 delle Linee di Indirizzo 3 stabilisce invece i limiti della pubblicità ammessa per eventi formativi che prevedono il riconoscimento di CFP.

Di seguito si riportano brevemente i punti essenziali:

  • per partner commerciale si intende un’organizzazione, associazione (comprese Federazioni, Fondazioni e Consulte afferenti al sistema ordinistico) o altro ente pubblico o privato, di natura non commerciale, che supporta l’Ordine o il Provider nella realizzazione dell’evento attraverso la messa a disposizione non onerosa di beni e servizi di natura scientifica, tecnologica o organizzativa;
  • è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) direttamente nelle aule in cui viene effettivamente svolta l’attività di formazione e nei materiali cartacei ed elettronici utilizzati per la didattica (ad esempio nelle slide proiettate e nelle dispense);
  • per il materiale informatico e audio-visivo, nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma;
  • è vietata la vendita di materiale da parte delle sponsor durante eventi formativi;
  • è vietata l’apposizione del logo dello sponsor nell’eventuale attestato di partecipazione con l’indicazione dei CFP per il relativo evento;
  • in nessun caso possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali gli elenchi e indirizzi dei partecipanti;
  • in nessun caso lo sponsor può raccogliere le iscrizioni all’evento.

Qualora l’evento formativo rispetti i punti sopra riportati, è necessario procedere con la stipula di un accordo di collaborazione che stabilisca impegni e compiti delle rispettive parti nel rispetto dei dettami del Regolamento e delle Linee di indirizzo emanate dal CNI.

L’accordo di collaborazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del partner, compilato in ogni sua parte e trasmesso all’Ordine degli Ingegneri di Trieste tramite e-mail a formazione@ordineingegneri.ts.it prima della valutazione dell’evento formativo da parte del Consiglio. 

Per garantire l’organizzazione dell’evento nei tempi proposti, l’accordo e la documentazione devono essere trasmessi entro 45 giorni dalla data proposta per l’evento formativo.

In mancanza dell’accordo la proposta non verrà valutata dal Consiglio.

    Nominativo e Curriculum Vitae dei docenti/relatori




    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, comma 1, lett. a) e 13 del Regolamento UE 679/2016, autorizzo il trattamento dei dati personali da parte dell'Ordine Ingegneri di Trieste ai fini della gestione amministrativa ed organizzativa dell'evento sopracitato.