L’art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Con lo stesso Decreto Legge è stato fissato l’obbligo per il professionista che esercita la professione di rendere previamente nota al Committente la misura del compenso con un preventivo di massima, redatto obbligatoriamente in forma scritta o digitale.
Si riporta di seguito il testo integrale dell’art. 9, comma 4 del citato Decreto Legge.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera, alla complessità dell’incarico e al decoro della professione, garantendo il superiore interesse della qualità della prestazione professionale, e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo (comprensive di spese, oneri e contributi) nonché tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso. Il compenso, in ogni caso, a fini di trasparenza, va pattuito per iscritto, a tutela sia del cliente sia del professionista, al momento dell’incarico professionale.
EQUO COMPENSO
Il sistema ordinistico si è per lungo tempo contraddistinto per la determinazione del compenso attraverso il riferimento a parametri predeterminati dal legislatore (L. n. 149/19431 per gli ingegneri e gli architetti); questo almeno fino al 2012, quando venivano “abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.
Il venir meno del regime tariffario (in parte mitigato, per il settore dei contratti pubblici, da alcune previsioni speciali relative alla predeterminazione dei corrispettivi da porre a base d’asta per l’affidamento degli incarichi tecnici) ha generato un preoccupante vuoto in quanto, pur con le criticità che lo connotavano, esso rappresentava per le parti un punto di riferimento obiettivo per la negoziazione del corrispettivo dovuto per l’esercizio dell’attività professionale.
È con il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, che si decide di dare al principio dell’equo compenso un formale (seppur circoscritto) riconoscimento ed una prima organica regolamentazione. Difatti veniva introdotto l’art. 13 bis alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), con il quale ci si preoccupava di tutelare la posizione dei (soli) avvocati nei confronti delle (sole) imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Tuttavia l’applicazione delle disposizioni in questione, “in quanto compatibili”, veniva estesa anche alle prestazioni rese dai professionisti autonomi, anche iscritti agli Ordini e Collegi, rinviando ai Decreti Ministeriali l’individuazione dei parametri per l’eventuale determinazione giudiziale dei compensi del professionista in presenza di una clausola abusiva.
Fra i soggetti obbligati al rispetto di tale principio, veniva ricompresa anche la Pubblica amministrazione tenuta a garantire “il principio dell’equo compenso” in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della Legge di conversione del suddetto Decreto.
La Legge n. 49 del 21 aprile 2023 completa il percorso avviato nel 2017, non limitandosi a disciplinare l’equo compenso. Essa elegge ad interesse di rilevanza pubblica, la tutela della posizione contrattuale (dunque privatistica) del professionista e rappresenta una risposta alle pressanti istanze di tutela di un settore che, per quanto nevralgico per l’economia del Paese, soffre da decenni una crisi legata a mutamenti radicali del sistema sociale ed economico. Il presupposto della Legge è la tutela del professionista come lavoratore, in conseguenza della presa d’atto che il professionista intellettuale è diventato parte “debole” del rapporto contrattuale (quanto meno rispetto a determinate categorie soggettive di operatori) ed è pertanto necessario intervenire a tutela della sua posizione prevedendo una serie di guarentigie contrattuali (fra le quali anche il diritto ad un compenso equo) idonee a garantire la sua “dignità”. Da qui la previsione dell’equo compenso definito come “il compenso ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto”.
Vi è dunque un chiaro mutamento di prospettiva: il professionista è visto, valutato e tutelato dal legislatore come un lavoratore e non (solo) come un operatore di mercato esposto alle regole della concorrenza; in quanto “lavoratore” il professionista ha diritto ad una tutela analoga a quella di qualsiasi altra tipologia di lavoratore, a cominciare dal diritto ad una “retribuzione” equa e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Si ricorda che le disposizioni dell’equo compenso si applicano alle prestazioni professionali svolte in favore:
- di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate;
- di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di 50 dipendenti o hanno presentato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
- della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica.
PARERE DI CONGRUITA’ RILASCIATO DALL’ORDINE
A seguito dell’abolizione delle tariffe professionali ed all’introduzione del principio della centralità del contratto, nonché alle ultime sentenze della giustizia amministrativa che hanno confermato l’assimilazione del parere di congruità emesso dagli Ordini agli atti amministrativi regolati dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, si è radicalmente modificato il compito dei Consigli territoriali in merito al rilascio dei pareri di congruità su prestazioni e corrispettivi professionali.
Pertanto l’Ordine degli Ingegneri di Trieste, nella seduta del Consiglio del 05.09.2018, ha adottato un nuovo “Regolamento per il funzionamento della Commissione Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali“.
Poiché la procedura prevede il ricorso ad un parere istruttorio della apposita “Commissione Pareri” la richiesta va effettuata mediante il modulo specifico con i relativi allegati.
COMMISSIONE PARERI
Presidente | ing. Carlo Tosolini |
vice Presidente | ing. Mario Bucher |
Segretario | ing. Daniele Agapito |
Membro | ing. Giulio Gregori |
Membro | ing. Franco Korenika |
Per la richiesta di parere è previsto il pagamento di un contributo minimo fissato nella misura di Euro 100,00 da versare a titolo di acconto al momento della presentazione della domanda (tramite bollettino pagoPA fornito dalla segreteria al momento della richiesta).
L’importo dei diritti di segreteria per il rilascio del parere di congruità è calcolato in misura pari al 2% dell’importo lordo totale del corrispettivo riconosciuto congruo, così come risulta dal parere
emesso.
Alla domanda deve essere allegata, a seconda dei casi, la seguente documentazione:
- copia del disciplinare d’incarico sottoscritto dalle parti o del preventivo redatto in forma scritta o digitale, con evidenza dell’avvenuta trasmissione al Committente;
- nell’ipotesi di assenza di disciplinare o preventivo redatto in forma scritta o digitale, per le prestazioni eseguite prima del 29/08/2017: autocertificazione attestante gli elementi oggetto del servizio professionale, unitamente al deposito di eventuale documentazione utile a dimostrazione del rapporto professionale instaurato tra le Parti;
- qualora il richiedente sia un Professionista appartenente ad altro Ordine territoriale degli Ingegneri, dichiarazione di nulla-osta redatta dall’Ordine di appartenenza del Professionista;
- copia della Determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico, qualora il Committente sia una Pubblica Amministrazione, ovvero deposito di documentazione comunque idonea a comprovare la sussistenza del rapporto professionale instauratosi;
- copia dell’autorizzazione (nulla-osta) alla specifica commessa/incarico del datore di lavoro, qualora il Professionista richiedente sia un dipendente di una Pubblica Amministrazione o dichiarazione di assenza di tale autorizzazione;
- due copie della relazione cronologica delle prestazioni svolte dal Professionista e delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell’incarico, comprensiva degli eventuali precedenti pareri di congruità già emessi dall’Ordine;
- due copie di ciascuna notula professionale trasmessa al Committente e attestazioni di avvenuta consegna;
- documentazione, in originale o in copia, utile a comprovare la natura e l’entità delle prestazioni eseguite (ad es., copia del progetto, atti amministrativi connessi, ecc.);
- importo delle opere da progetto o da consuntivo;
- elenco in duplice copia della documentazione depositata;
- CD o altro idoneo supporto informatico contenente tutti i documenti depositati a supporto della richiesta di parere di congruità attraverso un unico file zip firmato digitalmente;
- dichiarazione di corrispondenza tra la copia cartacea e i file contenuti nel supporto informatico.