ORDINE

Cos’è un Ordine degli Ingegneri?

L’Ordine degli Ingegneri è un ente pubblico non economico territoriale posto “sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia”, la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge.

Il recente D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 modifica la previgente struttura dell’Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall’iscritto. Esso presenta tuttavia alcune incongruenze che andranno definite al più presto o direttamente con atto legislativo di rettifica o a seguito dell’esito dei ricorsi al Tribunale amministrativo che alcuni Consigli Nazionali delle professioni, fra cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, hanno presentato contro il provvedimento di legge in questione.

Attualmente, sono iscritti agli albi più di 145.000 ingegneri; di questi alcuni svolgono attività professionale in forma autonoma, altri prestano la loro opera in forma dipendente presso Aziende o Enti pubblici e privati.

L’ALBO

La tenuta dell’Albo è solo uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la tutela della professione. Gli Enti professionali, infatti, sono anche titolari di un essenziale potere di vigilanza e di disciplina sugli iscritti per reprimere gli eventuali abusi e mancanze di cui i professionisti si rendono responsabili. Anche tale attività è svolta dagli Ordini al fine di salvaguardare la professione da comportamenti in contrasto con le norme deontologiche cui l’iscritto deve attenersi.

I CONSIGLI DELL’ORDINE

I Consigli dell’Ordine, inoltre, sono in continuo contatto con le autorità Amministrative locali alle quali possono fornire pareri su argomenti riguardanti la professione e sollecitare provvedimenti ritenuti necessari.

In considerazione poi dell’importanza che riveste un corretto esercizio della professione per la collettività e per la categoria, gli Ordini, da qualche tempo, hanno avviato una serie di corsi d’aggiornamento e perfezionamento tecnico culturale degli ingegneri.

Infine, per portare a conoscenza degli iscritti l’attività svolta e permettere loro un intervento attivo nella struttura associativa, ogni Ordine pubblica un bollettino od una rivista a carattere informativo nella quale sono riportati gli argomenti di maggior interesse per gli iscritti. In linea con il progresso delle comunicazioni, molti Ordini dispongono ora, anche di un loro sito Internet liberamente consultabile.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ORDINI

Gli Ordini Provinciali costituiscono il livello periferico dell’organizzazione professionale degli ingegneri. Ogni Ordine si configura come persona giuridica di diritto pubblico che raggruppa gli iscritti residenti nella provincia in cui esso è istituito.

Gli organi dell’Ordine sono:

  • l’Assemblea degli iscritti cui spetta eleggere il Consiglio ed approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo d’esercizio annuale.
  • il Consiglio dell’Ordine, organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali.

Il Consiglio elegge, nel proprio seno, il Presidente, che è il rappresentante legale, il Segretario e il Tesoriere.

Il numero dei consiglieri varia da 5 a 15, in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni.

FUNZIONI DELL’ORDINE

Tra le attribuzioni assegnate all’Ordine (art. 5, L. 1395/1923) vi sono:

  • procedere alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’Albo;
  • stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento;
  • amministrare i proventi e provvedere alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
  • dare, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
  • vigilare alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione.

Tra le altre funzioni caratterizzanti gli Ordini Professionali sono da segnalare la capacità di rappresentare la professione che costituisce l’Ordine stesso (attraverso una trasparente informazione) e l’ormai obbligatoria “formazione continua permanente” (per evitare l’obsolescenza della professione).

In conclusione, si può affermare che la ragion d’essere di un Ordine degli Ingegneri è duplice: da un lato, tutelare gli Iscritti; dall’altro, proprio attraverso la difesa della professionalità, tutelare la collettività.

Di seguito si riportano i principali riferimenti legislativi che concernono l’attività dell’Ordine e dei suoi iscritti.

Riferimenti legislativi

Codice Civile – Libro Quinto, artt. 2222-2239Lavoro autonomo e professioni intellettuali
Legge 24 giugno 1923, n. 1395Istituzione Ordine Ingegneri
Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537Regolamento professione di Ingegnere
Legge 25 aprile 1938, n. 897Obbligo iscrizione ad albi professionali
Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382Norme sui Consigli degli Ordini
Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6Ordinamento Consigli Nazionali degli Ordini
Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948Trattazione ricorsi al Consiglio Nazionale
Legge 8 dicembre 1956, n. 1378Riattivazione esami di Stato
DM 9 settembre 1957, n.585Regolamento esami di Stato
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali