AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

In data 20.07.2013 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli ingegneri.

Il Regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (DPR 137/2012).

Il Regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014.

Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

Si possono conseguire CFP con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione all’Albo e con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, scelte dal professionista.

Data di conseguimento dell’esame di StatoAccredito iniziale CFP
entro 2 anni dalla data di iscrizione all’Ordine90 CFP
tra 2 e 5 anni dalla data di iscrizione all’Ordine60 CFP
oltre 5 anni dalla data di iscrizione all’Ordine30 CFP

Le attività di aggiornamento professionale possono essere di tre tipi: non formaleinformale e formale.

AGGIORNAMENTO NON FORMALE

Sono attività di formazione non formale:
– la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge,
– la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI,
– la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stages formativi.
Un’ora equivale a un CFP (esclusi gli stages). 

L’articolo 4 illustra i requisiti che le attività di formazione non formale devono avere per essere riconosciute dal CNI. Tutte le attività formative riconosciute saranno consultabili in una banca dati on-line istituita presso il CNI.

AGGIORNAMENTO INFORMALE

Le attività di formazione informale sono:
– l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile,
– la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine,
– pubblicazioni qualificate, brevetti,
– la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI,
– la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior,
– la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.

AGGIORNAMENTO FORMALE

Sono attività di formazione formale:
– la frequenza corsi di master di primo e secondo livello,
– dottorati di ricerca
– la frequenza di corsi universitari con esame finale. 

SOGGETTI TITOLATI AD EROGARE CFP PER INGEGNERI

I soggetti titolati dal Regolamento ad erogare CFP per ingegneri sono esclusivamente:
– il Consiglio Nazionale Ingegneri
– gli Ordini degli Ingegneri territoriali
– i provider autorizzati dal CNI 

Provider: il CNI può autorizzare associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti all’organizzazione attività di formazione non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP. Le associazioni e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione devono richiederla al CNI, secondo le istruzioni di cui all’allegato B. L’autorizzazione vale due anni e può essere revocata qualora vengano meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.
Gli Ordini possono fare controlli a campione sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti.

COMPITI DEL CNI, DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito di definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l’offerta formativa, monitorare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i corsi, promuovere l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

Gli Ordini territoriali organizzano le attività formative secondo le linee di indirizzo, riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal CNI e assegnano il numero di CFP, gestiscono la banca dati dei CFP degli iscritti; possono istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.

Gli Iscritti sono tenuti a partecipare agli eventi formativi, verificare la propria situazione sul portale nazionale (www.formazionecni.it) e a conservare la documentazione attestante i CFP conseguiti.

Si può essere esonerati dall’obbligo di aggiornamento in caso di:
– maternità o paternità, per un anno;
– servizio militare volontario e servizio civile;
– grave malattia o infortunio;
– altri casi di documentato impedimento. 

SANZIONI PER GLI ISCRITTI

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari