Di seguito si riportano le informazioni generali per le figure professionali che necessitano di un’abilitazione specifica e che richiedono un aggiornamento periodico obbligatorio.
Aggiornamento per professionisti antincendio
Normativa di riferimento: DM 05.08.2011
I professionisti antincendio conseguono l’abilitazione a seguito di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui all’art. 4 del DM 05.08.2011.
Per l’iscrizione negli elenchi ministeriali il professionista deve fare richiesta al proprio Ordine di appartenenza.
Dopo la partecipazione a ciascun corso/seminario di aggiornamento il professionista trasmette al proprio Ordine di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.
Allo stesso modo il soggetto organizzatore comunica la frequenza dei professionisti ai relativi Ordini e Collegi di appartenenza.
In questo modo la posizione del professionista viene aggiornata dall’Ordine sul portale dedicato (ANPA – Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio).
Periodo di riferimento per l’aggiornamento:
- ogni 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco ministeriale
- in caso di periodo di sospensione per mancato aggiornamento: 5 anni dalla data di conclusione dell’aggiornamento precedente
Soggetti titolati ad erogare i corsi/seminari:
i corsi/seminari devono essere autorizzati preventivamente dalla Direzione Regionale VVF territorialmente competente e possono essere organizzati esclusivamente da:
- Ordini e Collegi professionali
- autorità scolastiche o universitarie
- Dipartimento dei VVF
Tipologia di aggiornamento:
40 ore da conseguire con:
- corsi, che prevedono un test finale da superare con almeno il 60% della valutazione massima
- seminari, nella misura massima del 30%, pari a 12 ore del totale
Frequenza richiesta:
frequenza obbligatoria al 100% del corso/seminario per ottenere le ore di aggiornamento previste (non sono ammesse partecipazioni “parziali”)
Per gli ingegneri è possibile consultare la propria situazione, verificando le ore conseguite e il periodo di riferimento, attraverso la homepage del portale MyING.
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza
Normativa di riferimento: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016
L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti professionali del Coordinatore per la sicurezza:
- laurea magistrale o specialistica (per le classi si rimanda all’art. 98)
- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza
La qualifica è dimostrata dal possesso dei requisiti sopra citati; oltre a questo, ai sensi dell’allegato XIV del Decreto, per il Coordinatore è inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.
Dopo la partecipazione a ciascun corso/seminario di aggiornamento il professionista deve conservare l’attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore per dimostrare l’aggiornamento conseguito. A differenza di altre figure professionali, non esiste un portale dedicato alla verifica del corretto aggiornamento; ogni professionista deve essere in grado di dimostrare l’assolvimento dell’obbligo in caso di controllo da parte delle autorità competenti.
Le ore di aggiornamento per Coordinatori hanno valenza reciproca per l’aggiornamento per RSPP, ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 2016.
Periodo di riferimento per l’aggiornamento:
- 5 anni dalla data di abilitazione
- successivamente al primo quinquennio, il periodo di riferimento è riferito agli ultimi 5 anni (cosiddetto quinquennio “mobile”, che varia ogni giorno)
Soggetti titolati ad erogare i corsi/seminari:
- Ordini o collegi professionali,
- Regioni,
- ISPESL,
- INAIL,
- Istituto italiano di medicina sociale,
- Università,
- associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia
Tipologia di aggiornamento:
40 ore da conseguire con corsi, seminari/convegni
Frequenza richiesta:
frequenza obbligatoria al 100% del corso/seminario per ottenere le ore di aggiornamento previste (non sono ammesse frequenze “parziali”)
Aggiornamento per Tecnici competenti in acustica
Normativa di riferimento: D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42
La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere tale professione, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome.
Per l’iscrizione nell’elenco nazionale è necessario presentare domanda alla Regione di residenza; per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata.
La piattaforma ENTECA, sviluppata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), contiene:
- l’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica;
- l’elenco dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica;
- l’elenco dei Corsi di aggiornamento professionale.
Periodo di riferimento per l’aggiornamento:
- 8 anni dalla data di iscrizione nell’elenco nazionale
- dopo il primo periodo, ogni 5 anni dalla data di conclusione dell’aggiornamento precedente
Soggetti titolati ad erogare i corsi/seminari:
- università
- enti o istituti di ricerca
- collegi e ordini professionali
- soggetti idonei alla formazione, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore
Tipologia di aggiornamento:
30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni nel quinquennio
Frequenza richiesta:
frequenza obbligatoria al 100% del corso/seminario per ottenere le ore di aggiornamento previste (non sono ammesse frequenze “parziali”)
Le ore di lezione rilevanti ai fini del conteggio delle ore di formazione sono quelle di docenza diretta in aula. Nel caso di corsi con collegamenti in videoconferenza deve essere possibile l’interazione diretta tra docenti e discenti e deve essere prevista la presenza di un tutor nella sede dove vengono ricevute le immagini. Non è ammesso l’aggiornamento in e-learning in assenza di tutor presente in aula.
I tecnici che superano con profitto i corsi di aggiornamento devono comunicare l’avvenuta partecipazione alla regione di residenza.
Tale comunicazione, per i soggetti residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, deve essere indirizzata unicamente alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ambiente@certregione.fvg.it.
La Regione FVG ha predisposto un apposito registro del computo delle ore che tiene conto dell’aggiornamento, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti. La Regione tiene aggiornato il proprio registro delle ore di aggiornamento per i soli tecnici competenti in acustica residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.