La sponsorizzazione degli eventi formativi è disciplinata dal punto 4.3 del Testo Unico – Linee di indirizzo 2025.
Di seguito si riportano brevemente i punti essenziali:
- per sponsor commerciale si intende qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi ad un soggetto formatore (Ordine degli Ingegneri di Trieste), in cambio di attività promozionali e/o spazi pubblicitari per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante;
- le imprese operanti nel settore ingegneristico possono essere sponsor commerciale a condizione che il supporto finanziario o di risorse non sia in alcun modo condizionante sui contenuti formativi, sull’organizzazione e sulla gestione dell’attività formativa e che sia dichiarato e documentato il rapporto di sponsorizzazione mediante un contratto;
- la pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere non devono interferire con l’attività di formazione e aggiornamento professionale;
- è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) direttamente nelle aule in cui viene effettivamente svolta l’attività di formazione e nei materiali cartacei ed elettronici utilizzati per la didattica (ad esempio nelle slide proiettate e nelle dispense);
- per il materiale informatico e audio-visivo, nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma;
- è possibile per un relatore utilizzare prodotti dello sponsor per effettuare un esempio pratico, purché tale dimostrazione sia limitata e contenuta rispetto alla durata dell’evento formativo;
- è vietata la vendita di materiale da parte delle sponsor durante eventi formativi;
- la dimostrazione pratica di software e strumenti di calcolo/misura durante eventi formativi che siano prodotti/venduti/pubblicizzati dallo sponsor non potrà essere oggetto di riconoscimento di crediti e potrà essere svolta esclusivamente all’inizio o alla fine dell’evento formativo e in nessun caso potrà essere previsto l’obbligo di partecipazione a tale attività per il rilascio dei crediti;
- è vietata l’apposizione del logo dello sponsor nell’eventuale attestato di partecipazione con l’indicazione dei CFP per il relativo evento;
- in nessun caso possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali gli elenchi e indirizzi dei partecipanti;
- in nessun caso lo sponsor può raccogliere le iscrizioni all’evento.
Qualora l’evento formativo rispetti i punti sopra riportati, è necessario procedere con la stipula di un contratto di sponsorizzazione che stabilisca impegni e compiti delle rispettive parti.
Il contratto di sponsorizzazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dello sponsor, compilato in ogni sua parte e trasmesso all’Ordine degli Ingegneri di Trieste tramite e-mail a formazione@ordineingegneri.ts.it prima della valutazione dell’evento formativo da parte del Consiglio.
Per garantire l’organizzazione dell’evento nei tempi proposti, l’accordo e la documentazione devono essere trasmessi entro 45 giorni dalla data proposta per l’evento formativo.
In mancanza dell’accordo la proposta non verrà valutata dal Consiglio.