Le richieste di CFP formali e di esonero dall’aggiornamento vanno effettuate esclusivamente tramite l’applicazione Formazione CNI del portale www.mying.it.
APPRENDIMENTO FORMALE
L’articolo 6 del Regolamento per la competenza professionale degli Ingegneri prevede il riconoscimento di CFP per apprendimento formale.
La tabella A del Regolamento specifica poi le casistiche previste:
- frequenza a corsi di master universitari di primo e secondo livello
- frequenza a dottorati di ricerca
- frequenza di corsi universitari su materie riconducibili alla competenza professionale dell’ingegnere con esame finale
La richiesta di CFP formali, corredata dalla relativa documentazione, va trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma entro 6 mesi dal conseguimento.
In nessun caso possono essere accettate istanze tardive, come previsto dal TU 2025.
Categoria | CFP riconoscibili | Data attribuzione CFP |
---|---|---|
Master universitari | 30 CFP | Superamento dell’esame finale |
Dottorati di ricerca | 30 CFP / anno | 1° anno: ammissione al secondo anno 2° anno: ammissione al terzo anno 3° anno: superamento esame finale |
Esami universitari | 1 CFU = 1 CFP max 10 CFP/esame max 15 CFP/anno (sezione B – max 30 CFP/anno) * | Superamento dell’esame finale |
* Per gli iscritti (sezione B) frequentanti un Corso di laurea magistrale in ingegneria, il limite annuo di CFP conseguibili, per i 2 anni di durata del Corso, è pari a 30 CFP.
ESONERI
L’articolo 11 del Regolamento per la competenza professionale degli Ingegneri prevede l’esonero dall’obbligo di aggiornamento, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, nei seguenti casi:
- maternità o paternità
- malattia o infortunio
- servizio militare volontario e servizio civile
- altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore
Le Linee di Indirizzo – Testo Unico 2025 hanno poi specificato altri casi di esonero:
- gravi malattie invalidanti
- assistenza a persone con grave malattia o infortunio
- zone colpite da catastrofi naturali
- lavoro all’estero
L’istanza deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma entro 30 giorni dalla fine del periodo di cui si chiede l’esonero; fa eccezione la richiesta di esonero per maternità/paternità che può essere chiesta anche durante il periodo di esonero richiesto.
In nessun caso possono essere accettate istanze tardive, come previsto dal TU 2025.
Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell’esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica e per maternità), non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento. La sua partecipazione all’evento formativo sarà comunque registrata nell’Anagrafe Nazionale dei Crediti.
È possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa-professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell’anno al netto di eventuali esoneri.
Categoria | Periodo esonerabile (2,5 CFP/mese) | Limiti temporali e note |
---|---|---|
Maternità o paternità | max 12 mesi non frazionabile | a partire dai 60 giorni antecedenti la data presunta di nascita del bambino/a e fino al trentesimo giorno antecedente al compimento del 2° anno di vita |
Adozione/affido | max 12 mesi non frazionabile | entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall’età del bambino |
Malattia o infortunio superiore a 60 giorni | max 6 mesi rinnovabile 1 sola volta | se la malattia/infortunio impedisce l’attività lavorativa, non ci sono limiti temporali |
Gravi malattie invalidanti | riduzione annuale dal 30% al 50% (9-15 CFP/anno) | nessuna scadenza si intende automaticamente rinnovato all’inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista |
Assistenza a persone con grave malattia o infortunio superiore a 60 giorni | max 6 mesi rinnovabile 1 sola volta | autocertificazione che nel periodo in oggetto l’iscritto non ha esercitato la professione |
Assistenza a persone con grave malattia invalidante | riduzione annuale dal 30% al 50% (9-15 CFP/anno) | autocertificazione invalidità del parente con relativo grado di inabilità autocertificazione che nel periodo in oggetto l’iscritto non ha esercitato la professione |
Lavoro all’estero (per almeno 6 mesi) | max 12 mesi rinnovabile 1 sola volta | autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all’estero |
Servizio militare volontario e servizio civile (per almeno 6 mesi) | max 12 mesi | esonero limitato al primo anno di servizio |
AUTOCERTIFICAZIONE PER APPRENDIMENTO INFORMALE
Dal mese di dicembre (la data esatta è stabilita dal CNI ogni anno) è attiva la procedura per l’autocertificazione per il riconoscimento di 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale svolta nell’anno solare di riferimento.
La procedura va eseguita entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento esclusivamente tramite la piattaforma.
Una volta eseguito l’accesso, nella sezione “AUTOCERTIFICAZIONE”, sarà possibile compilare il modulo per la dichiarazione.
Si segnala che la procedura dovrà essere terminata entro 60 minuti dall’apertura della finestra.
STAGE FORMATIVI O TIROCINI
La tabella 1 del Regolamento per la competenza professionale degli Ingegneri prevede il riconoscimento di CFP per la partecipazione a stages formativi o tirocini.
Le linee di Indirizzo – Testo Unico 2025 hanno stabilito la durata minima (3 mesi) e la frequenza minima in ore settimanali (20 ore) dello stage o tirocinio.
La domanda di concessione di CFP, corredata dalla relativa documentazione, va trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di inizio periodo.