Ultimo aggiornamento: 30.09.2024
L’accesso civico è un istituto regolato dall’art.5 del D.Lgs 33/2013 che lo definisce quale “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Va ribadita, come specificato dall’ANAC, la differenza tra l’istituto dell’accesso civico ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi: infatti, mentre l’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, invece il diritto di accesso agli atti di cui all’art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
Pertanto, chiunque rilevi l’omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta al “responsabile della trasparenza” dell’amministrazione inadempiente e, in caso di inerzia dello stesso, al “titolare del potere sostitutivo”.
L’attuale “responsabile della trasparenza” dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste è l’ing. Edoardo Marega; il “titolare del potere sostitutivo” è il Presidente pro tempore in carica l’ing. Giovanni Basilisco.
L’accesso civico si esercita inviando un’email intestata al “Responsabile della trasparenza” all’indirizzo:
trieste@ordineingegneri.legalmail.it.
La risposta, che verrà fornita sempre via email all’indirizzo fornito dal richiedente, comunicherà l’avvenuta pubblicazione del documento indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto; nel caso di omessa risposta nel termine dei trenta giorni dalla richiesta il richiedente potrà fare ricorso al titolare del potere sostitutivo tramite un’email sempre all’indirizzo sopraindicato.
Regolamento disciplinante l’accesso documentale, l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato
(approvato dal Consiglio nella seduta del 19 dicembre 2017)
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Alla data odierna non ci sono state richieste di accesso civico generalizzato.
Ultimo aggiornamento: 03-02-2025