L’art.5 del D.Lgs. n.33/2013, così come modificato dall’art.6 del D.Lgs. n.97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha disposto che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis. co. 3 del medesimo decreto.
L’esercizio di tale diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa via posta ordinaria all’indirizzo:
Ordine degli Ingegneri di Trieste – Ufficio di Segreteria – via Genova 14 – 34121 Trieste
oppure per via telematica, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e presentata alla segreteria dell’Ordine all’indirizzo email:
segreteria@ordineingegneri.ts.it.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
A seguito della richiesta di accesso, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, se sono individuabili soggetti controinteressati, viene data comunicazione agli stessi con l’invito alla partecipazione al procedimento.
Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (al netto dei periodi di sospensione del procedimento necessari per la gestione del diritto di partecipazione da parte dei controinteressati) con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine suindicato il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Avverso la decisione dell’Ordine o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Ultimo aggiornamento: 31-01-2025