In generale, per l’attivazione di uno dei procedimenti di seguito elencati, la richiesta con gli eventuali relativi allegati va prodotta presso la Segreteria dell’Ordine (durante gli orari di ricevimento o tramite mail/PEC) mediante la modulistica presente nell’apposita sezione del sito (vedi Modulistica).
INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI I PROCEDIMENTI DI SEGUITO ELENCATI (ove non diversamente specificato)
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Ufficio di segreteria
mail: segreteria@ordineingegneri.ts.it – PEC: trieste@ordineingegneri.legalmail.it – tel. 040-773690
Ufficio del procedimento: Consigliere segretario pro tempore in carica – ing. Marina Palusa
mail: segreteria@ordineingegneri.ts.it – PEC: trieste@ordineingegneri.legalmail.it – tel. 040-773690
Modulistica: la modulistica va prodotta tramite mail/PEC ai recapiti di segreteria sopra riportati o presso la sede dell’Ordine (a mano o tramite posta) in via Genova 14 – 34121 Trieste.
Orario di apertura al pubblico: lun-ven 10.00-12.00 e lun 18.00-19.00
Informazioni relative al procedimento in corso: richiesta verbale o scritta (mail/PEC/posta) presso la segreteria dell’Ordine
Termine per l’adozione del provvedimento: entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo richieste di integrazioni
Modalità per effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari: tramite bollettino pagoPA generato dalla segreteria all’atto della richiesta o quando richiesto
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo: Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste pro tempore in carica – ing. Giovanni Basilisco
mail: segreteria@ordineingegneri.ts.it – PEC: trieste@ordineingegneri.legalmail.it – tel. 040-773690
Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.