
In questa sezione vengono riportate in particolare le informazioni utili per lo svolgimento della professione di ingegnere dal punto di vista del libero professionista.
Per svolgere la professione di ingegnere è necessario prima di tutto essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri territorialmente competente.
L’iscritto deve altresì rispettare alcuni obblighi, previsti dalla normativa, per l’esercizio della professione. In particolare il professionista iscritto all’albo, così come definito dal DPR 7 agosto 2012, n. 137, e in possesso di partita IVA deve:
- essere in possesso di una PEC (domicilio digitale);
- previamente rendere nota al Committente la misura del compenso con un preventivo di massima, redatto in forma scritta o digitale e indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale (art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1);
- essere in possesso di una RC professionale (art. 5 del DPR 137/2012);
- assolvere l’obbligo di aggiornamento professionale (art. 7 DPR 137/2012);
- essere iscritto ad Inarcassa, qualora ricorrano le 3 condizioni vincolanti (iscrizione all’Ordine, possesso di partita IVA, non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria).
Per ciascuno degli obblighi sopra citati, in questa sezione vengono riportate le indicazioni principali.
DPR 7 agosto 2012 n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 1 – Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;
b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
Art. 2 – Accesso ed esercizio dell’attività professionale
1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni sull’esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.
Art. 3 – Albo unico nazionale
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Art. 4 – Libera concorrenza e pubblicità informativa
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Art. 5 – Obbligo di assicurazione
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Art. 6 – Tirocinio per l’accesso
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Art. 7 – Formazione continua
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Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
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